Giunta

Organo collegiale di governo composto dal sindaco e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale.


Cosa fa

Dispositivo dell'art. 48 TUEL

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Organizzazione

Allegati

Ulteriori informazioni

L'attuale Giunta si è insediata a seguito di elezioni con atto di Deliberazione n. 58 del 14.06.2019 e rimarrà in carica sino alle prossime elezioni del giugno 2024

Ultimo aggiornamento: 06-05-2024

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